Scrivendo l’articolo precedente, mentre stavo cercando conferme in materia, mi imbatto in un’informazione molto interessante se fosse vera, trovata su Wikipedia: non in tutti gli stati esiste la carta d’identità (non nel Regno unito, ad esempio, e in quasi tutti gli stati con diritto di tipo common law).
Ero stupito e mi chiedevo se ciò fosse vero.
Mi imbatto così nel sito “Ideazione.com, che contiene un post di Barbara Mennitti.
Scrive l’autrice, molto probabilmente figlia dell’ex sindaco di Brindisi, deceduto nel 2014: “i sudditi di sua maestà non possiedono documenti d’identità (solo il passaporto se vogliono viaggiare), non sono tenuti a portare neanche la patente quando guidano, in caso di incidente declinano le loro generalità (che non sono messe in dubbio) e hanno ventiquattro ore per presentarsi, muniti di documenti, al più vicino posto di polizia.”
“Quante discrepanze tra il loro sistema e il nostro!” può pensare chi non è avvezzo agli affari legali.
Perché proprio di sistemi legali differenti stiamo parlando; nell’ordinamento latino vige la “civil law” o legge civile, mentre in quello anglosassone è in vigore la “common law” o legge comune. Vediamo quali sono le principali differenze.
La civil law si basa sul diritto scritto e sul ruolo determinante della legge, sia sotto il profilo legislativo-parlamentare che sotto l’aspetto della funzione giurisdizionale, in quanto i principi fondanti di questo sistema vengono codificati. Questo modello riconosce il ruolo preminente della legge nel guidare le decisioni della magistratura, che deve attenersi al rispetto della normativa vigente nell’ordinamento ed applicarla al caso concreto: la fonte primaria del diritto è pertanto la legge. La disciplina normativa è dunque costruita mediante “codificazione” delle disposizioni di legge: significa che le norme sono inserite nei codici o in corpi normativi. La loro struttura è generale ed astratta: esse cioè non analizzano il fatto concreto ma regolamentano ipotesi generali dalle quali dovranno poi essere estrapolate – in via interpretativa – le singole fattispecie particolari.
La common law si basa, contrariamente al civil law, sulle decisioni dei giudici. Il caso concreto è il punto di riferimento, e le sentenze hanno natura vincolante per quanto riguarda i futuri casi a venire: è il principio del cosiddetto stare decisis, secondo cui ciò che vincola il giudice sono i precedenti giudiziari in materia, ovvero le sentenze. Sono quindi meno rilevanti il diritto scritto e la normazione legislativa, che assumono di conseguenza un ruolo secondario.
C’è ora da dire che quella forma legislativa è quella portata dai normanni dopo l’invasione del 1066.
Veniamo alle “dolenti note”: le tasse. Nel Regno Unito si paga un’aliquota proporzionata ai propri guadagni, come da noi in Italia ci sono diverse fasce di reddito; nel Regno unito sono quattro e vanno dal dieci al quarantacinque per cento, vi è una detrazione per chi guadagna centomila sterline, pari a centotredicimila euro, sotto le diecimila sterline non si paga nulla, i contributi previdenziali ammontano al dieci per cento. La tassa sul reddito viene calcolata come da noi sul possesso e va dal dieci al quaranta per cento.
La domanda finale da porsi è: “Quale dei due sistemi è migliore?” L’unica risposta che posso trovare e che trovo più sensata è che ciascuno rispecchia la cultura e la civiltà di un popolo, per cui è solo questione di abitudine.
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